Questioni individuali e attinenti al servizio l’impiego e alla disciplina

La legge che abbiamo analizzato nei precedenti 16 paragrafi è il frutto di un’attività parlamentare durata quattro anni, caratterizzata da chiari compromessi imposti dagli interessi in gioco.
Estratto dal MANUALE DEL DIRIGENTE SINDACALE USAMI
Chi ha seguito il dibattito parlamentare avrà certamente compreso che alla fine hanno prevalso le logiche istituzionali (vertici militari e ministeriali) giacché il modello normativo che ne è uscito è particolarmente limitativo e regressivo rispetto all’assetto rappresentativo che si era determinato con la Rappresentanza Militare. Infatti, dopo quarant’anni di attività, i Comandanti iniziavano a tollerare la trattazione da parte degli organi di rappresentanza, anche se solo in via informale e sotto forma consultiva, anche delle questioni individuali e di quelle attinenti al servizio, l’impiego e la disciplina. Certamente tale “apertura” non era istituzionalizzata e dipendeva dalla sensibilità della figura di comando, con la conseguenza che si potevano trovare comandanti estremamente rigidi e “chiusi”, e comandanti più propensi ad un confronto con gli organi di rappresentanza.
Si osservi che, quanto alle materie che i sindacati possono trattare, il “compromesso” ha imposto la riproduzione sostanziale delle stesse limitazioni subite dagli organi di rappresentanza nel corso dei quarant’anni di esistenza (v. par. 6) in tal modo attualizzandole e azzerando lo sviluppo che si era determinato in 40 anni di rappresentanza. Il d.d.l. originario prevedeva invece una formula più aperta che lasciava margini di intervento anche sulle questioni attinenti al servizio e l’impiego, senza tuttavia intaccare le prerogative dell’autorità gerarchica, ma è prevalsa la soluzione più restrittiva oggi riportata nella legge. Negli anni a venire si vedrà se i comandi vorranno perseguire la scia seguita con gli organi di rappresentanza e, quindi, aprire ai sindacati in modo informale la trattazione di materie ulteriori ed in particolare la trattazione, in via consultiva, del servizio, l’impiego e la disciplina. Si osservi, peraltro, che nella versione originale del disegno di legge era prevista la tutela collettiva e anche quella individuale e disciplinare dei militari, anche in ciò si sarebbe dimostrata una vera innovazione del sistema di rappresentanza finora vigente oltretutto coerente con la sentenza n. 449/1999 della Corte Costituzionale
Sommario
- Innovazioni e criticità della legge 46/2022
- Questioni individuali e attinenti al servizio l’impiego e alla disciplina
- L’ambiguità della norma sull’attività sindacale a livello di reparto e l’assenza della negoziazione decentrata
- Basta delibere cobar/coir/cocer: si va in tribunale
- La Rappresentanza militare come un “criceto che corre nel suo rullo”
- Il diritto di pubblica manifestazione dei militari
- L’obbligo statutario di avere dirigenti sindacali responsabili e competenti
- La responsabilità del dirigente e la personalità giuridica del sindacato
- Il diritto di pubblica manifestazione
- Il ruolo politico dei sindacati
- Nel sindacato non esistono i gradi militari ma solo le capacità personali
- Rapporti dei Sndacati Militri con la stampa
- La musica è cambiata i Comandanti dovranno ora fare attenzione
- I decreti di modifica integrazione e di attuazione
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