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La responsabilità del dirigente sindacale militare e la personalità giuridica del sindacato

Scritto da USAMI Stampa il . Pubblicato in Notizie.
Spiegazione della legge 46/2022

Coloro che hanno sofferto la frustrazione della Rappresentanza Militare ricorderanno i “giochetti di palazzo” svolti da taluni delegati con la politica e con le istituzioni, dinamiche che potrei riassumere con una frase provocatoria: “uno per tutti, ognuno per sé, e tutti contro tutti”. È così purtroppo.

Estratto dal MANUALE DEL DIRIGENTE SINDACALE USAMI

La natura degli organismi interni, ed in particolare le sue distorsioni affermatesi negli anni, hanno condotto ad una frammentazione di interessi, spesso ambigui o comunque poco trasparenti, talvolta si agiva a vantaggio di un singolo ruolo oppure per un gruppo sparuto di militari, altre volte per visibilità politica, altre volte ancora per puro protagonismo o per interesse personale.

Il sindacato non è certo immune da tali dinamiche, ma l’organizzazione associativa, tuttavia, è diversa dalla Rappresentanza. Negli organi interni il delegato non ha alcuna responsabilità verso il personale, verso le istituzioni e anche verso la politica. Se un militare avanza una richiesta al suo delegato e questo la disattende non succede nulla, quel delegato rimane in carica e nessuno può farlo dimettere, l’importante è che svolga il ruolo che gli è “suggerito” dal sistema.

Se un delegato sindacale disattende le richieste di chi rappresenta, fa perdere iscritti al suo sindacato che diminuisce le sue capacità economiche organizzative e, nella peggiore delle ipotesi, perde il suo ruolo rappresentativo scendendo sotto la soglia minima di rappresentatività imposta dalla legge (v. par. 14).

Si comprende, pertanto, che l’innovazione sindacale ha cambiato anche il modo in cui viene percepito il delegato oggi dirigente sindacale, ma soprattutto – cosa più importante – il modo in cui egli deve intendere e svolgere il suo mandato, non più deresponsabilizzato, ma ancorato a precise responsabilità che incidono sulla sopravvivenza stessa del sindacato.

Non possono essere sottaciute, poi, le responsabilità amministrative, patrimoniali, fiscali e penali dei dirigenti sindacali ed in particolare di colui che rappresenta legalmente l’associazione (solitamente il Segretario Nazionale o Segretario Generale a seconda degli statuti). Il sindacato, infatti, ha una sua soggettività giuridica a cui fanno capo sia diritti ma anche doveri come quello delle tenute contabili, dei bilanci, della correttezza fiscale (e alle eventuali sanzioni), alla sicurezza del lavoro, ma anche della trattazione dei dati personali e, ovviamente di tutti gli atti esterni che possono coinvolgere i sindacati (si pensi ad esempio agli atti diffamatori, e ai rischi lavorativi connessi con le attività dei delegati sindacali).

È chiaro che i militari ma anche l’amministrazione, non hanno più a che fare una figura tipica del delegato COBAR, COIR o COCER, ma con un soggetto nuovo, titolato di diritti e doveri che gli impongono di curare gli interessi della propria associazione e di fare tutto quanto è possibile per la sua sopravvivenza, la sua corretta gestione, e per lo svolgimento della sua funzione rappresentativa.

E’ opportuno spendere due parole anche in merito alla natura giuridica dei sindacati militari, giacché con la loro iscrizione all’albo, ad avviso di chi scrive, prende corpo un modello sindacale che non ha precedenti storici, ossia il modello di sindacato registrato previsto esplicitamente dal quarto comma dell’articolo 39 della Costituzione e, per scelta mai attuato dai sindacati civili (i quali hanno sempre evitato la registrazione per non subire i controlli governativi).

Ed invero, l’iscrizione all’albo dei sindacati militari, il vaglio governativo dei loro statuti e il controllo del numero degli iscritti ai fini della rappresentatività minima, riconducono al modello Costituzionale di sindacato mai attuato, ovvero al riconoscimento della personalità giuridica del sindacato militare, con la conseguente autonomia patrimoniale (diversamente, i sindacati non militari sono associazioni non riconosciute con assetto patrimoniale promiscuo tra l’associazione e chi agisce in nome e per conto della stessa).

Per la versione integrale accedi al manuale del delegato sindacale militare di U.S.A.MI. Aeronautica - commento giuridico alla legge 46/2022 e leggi collegate

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