Nel sindacato non esistono i gradi militari ma solo le capacità personali

Il sindacato è una struttura associativa disciplinata dalle norme del codice civile e dalla legge n. 46/2022, finanziariamente autonoma dall’Amministrazione, le cui attività vengono svolte al di fuori del servizio, di conseguenza non ha valore il rapporto gerarchico militare esistente all’interno dell’amministrazione militare.
Estratto dal MANUALE DEL DIRIGENTE SINDACALE USAMI
Trattasi chiaramente di una svolta storica, giacché la natura di servizio delle funzioni svolte dal sindacato, se per un verso aveva il vantaggio del sostenimento economico da parte dell’amministrazione con il trattamento di missione e con l’utilizzo delle ore di lavoro per lo svolgimento delle riunioni e, in generale, delle attività del delegato, per altro verso implicava l’applicazione delle norme disciplinari ma anche di quelle penali militari connesse con il rapporto gerarchico (1). Si pensi, a titolo di esempio, che alla data in cui sto scrivendo questo manuale destinato ai dirigenti del nostro sindacato, sono ancora in corso dei procedimenti penali per il reato di disobbedienza a carico di delegati che hanno semplicemente esercitato il noto diritto di assentarsi dalle riunioni per motivi personali, previsto dall’art. 913 del T.U.O.M., un diritto quotidianamente esercitato da quarant’anni.
Nel sindacato militare non si applicano le norme disciplinari delle F.F.A.A.. ma solo le norme statutarie e le relative sanzioni ivi previste. Lo statuto di una associazione è un contratto aperto, ovvero un atto negoziale di natura privatistica a cui i militari possono aderire con l’iscrizione, prestando così il consenso alle regole statutarie e regolamentari stabilite dalla comunità associativa. Non esistono gradi militari, non esiste gerarchia, ma solo le funzioni associative stabilite dallo statuto e la delega rappresentativa data ai dirigenti sindacali dagli iscritti, con le elezioni e con il relativo mandato elettorale. Appare chiaro, quindi, che poiché il sindacato vive del lavoro dei suoi dirigenti, le capacità e le risorse individuali giocheranno un ruolo fondamentale e dovranno essere il principale criterio selettivo della dirigenza.
(1) va precisato sono comunque applicabili le norme penali ordinarie e militari normalmente applicabili ai militari anche nella vita privata.
Sommario
- Innovazioni e criticità della legge 46/2022
- Questioni individuali e attinenti al servizio l’impiego e alla disciplina
- L’ambiguità della norma sull’attività sindacale a livello di reparto e l’assenza della negoziazione decentrata
- Basta delibere cobar/coir/cocer: si va in tribunale
- La Rappresentanza militare come un “criceto che corre nel suo rullo”
- Il diritto di pubblica manifestazione dei militari
- L’obbligo statutario di avere dirigenti sindacali responsabili e competenti
- La responsabilità del dirigente e la personalità giuridica del sindacato
- Il diritto di pubblica manifestazione
- Il ruolo politico dei sindacati
- Nel sindacato non esistono i gradi militari ma solo le capacità personali
- Rapporti dei Sindacati Militri con la stampa
- La musica è cambiata i Comandanti dovranno ora fare attenzione
- I decreti di modifica integrazione e di attuazione
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