La musica è cambiata i Comandanti dovranno ora fare attenzione

In virtù della legge, non vi saranno più delegati percettori della indennità forfettaria e in qualche modo asserviti all’amministrazione, anche per i condizionamenti che possono subire nell’ambito del loro impiego e della loro valutazione.
Estratto dal MANUALE DEL DIRIGENTE SINDACALE USAMI
La legge prevede i distacchi sindacali, militari che si dedicheranno in modo professionale a tempo pieno alla loro funzione rappresentativa, al di fuori dagli ambienti e dalle norme disciplinari militari, saranno quindi privi di quei condizionamenti, “favorevoli” o “sfavorevoli”, che notoriamente subiscono gli attuali delegati della Rappresentanza Militare. Sono previsti inoltre fino a nove giorni di permessi sindacali al mese. Le loro attività, incontri, riunioni, viaggi ecc. non saranno più pagati dall’Amministrazione ma dai sindacati e quindi, in ultima analisi, dagli iscritti.
Di particolare rilievo la norma che rende inamovibili i dirigenti sindacali. Infatti non possono essere trasferiti senza il consenso del loro sindacato. Tale disposizione rappresenta il diritto specularmente previsto per i sindacalisti civili, peraltro già riconosciuto dalla quasi totalità dei tribunali ordinari nella fase transitoria dei sindacati militari, prima che entrasse in vigore la legge 46/2022. Un altro punto di rottura rispetto al passato, dove il delegato scomodo ben poteva essere trasferito anche con il parere contrario dell’Organo di rappresentanza.
I sindacati sono organi, esterni, indipendenti dall’Amministrazione militare da un punto di vista organizzativo ed economico, devono inoltre quotidianamente rendere conto ai loro iscritti, far quadrare i bilanci, e lottare sistematicamente per il mantenimento della quota rappresentativa minima che permette loro di accedere alle prerogative e alle guarentigie sindacali.
Ai più accorti appare chiaro che proprio il sistema di “castrazione” imposto dalla legge sulle competenze e sulla negoziazione decentrata dei sindacati, ma anche sull’esclusione del personale in riserva, produrrà, con alta probabilità, un elevato livello di conflitto.
Invero, in particolare nei primi anni, è intuibile che le difficoltà di “sopravvivenza associativa”, e l’esclusione dei sindacati dal loro ruolo naturale consultivo oltre che negoziale anche su materie particolarmente sensibili per il personale, potranno alimentare un’azione sindacale particolarmente incisiva e visibile agli iscritti, all’insegna di un pervasivo bisogno di raggiungere un utile rappresentativo.
È evidente che un tale assetto di relazioni sindacali non giova ad alcuna delle parti. Penalizza l’Autorità militare perché anziché trattare in condizioni paritetiche e di moderazione, dovrà affrontare organizzazioni ossessionate dei numeri e dal rendiconto sindacale, pronte ad utilizzare senza indugio tutti gli strumenti legali di azione sindacale; per altro verso non giova nemmeno ai sindacati i quali, mentre dovrebbero avere un ruolo pacificamente accettato e condiviso dai comandanti, si vedranno, invece, dispersi nella virile dimostrazione di efficacia associativa, ed impegnati in una spossante “catechesi” sindacale del personale, puntualmente contraddetta, però, dalle limitazioni imposte dalla legge.
Appare intuibile, quindi, che la legge 46/2022 sarà oggetto di interventi giurisprudenziali ovvero di revisione normativa.
Ciò nondimeno, il cambiamento storico e la portata innovativa della legge ha già introdotto negli ambienti militari una riforma che ha bisogno di essere digerita con il tempo, non solo dai vertici ma, in generale, da larga parte della società militare.
In ogni caso, si auspica un intervento del legislatore affinché siano rivisti i limiti di intervento dei sindacati assegnando loro un ruolo, quantomeno consultivo sulle materie oggi escluse, ed un ruolo negoziale anche a livello territoriale sulle competenze già riconosciute e, non ultimo per importanza, che sia esteso anche al personale in riserva il diritto di iscriversi ai sindacati militari di cui alla legge 46/2022. Fondamentale sarebbe, infine, la costituzione di rappresentanze sindacali unitarie a livello di reparto con l’intento di ordinare i possibili conflitti trai diversi sindacati militari, e l’introduzione del mediatore militare come figura di raccordo tra i sindacati e i comandanti militari, con funzione di trattazione, per il tramite dei sindacati, le questioni individuali dei militari.
Sommario
- Innovazioni e criticità della legge 46/2022
- Questioni individuali e attinenti al servizio l’impiego e alla disciplina
- L’ambiguità della norma sull’attività sindacale a livello di reparto e l’assenza della negoziazione decentrata
- Basta delibere cobar/coir/cocer: si va in tribunale
- La Rappresentanza militare come un “criceto che corre nel suo rullo”
- Il diritto di pubblica manifestazione dei militari
- L’obbligo statutario di avere dirigenti sindacali responsabili e competenti
- La responsabilità del dirigente e la personalità giuridica del sindacato
- Il diritto di pubblica manifestazione
- Il ruolo politico dei sindacati
- Nel sindacato non esistono i gradi militari ma solo le capacità personali
- Rapporti dei Sndacati Militri con la stampa
- La musica è cambiata i Comandanti dovranno ora fare attenzione
- I decreti di modifica integrazione e di attuazione
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