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Violazioni al COM e legge 104 per le restrizioni applicate dalla Direttiva DIPMA-UD-01

Scritto da USAMI Stampa il . Pubblicato in Azioni Sindacali.
Violazioni al COM e legge 104 per le restrizioni applicate dalla Direttiva DIPMA-UD-01

Questa O.S., interessata dai suoi iscritti, ha avuto modo di appurare che esistono delle eccessive restrizioni da parte di DIPMA derivate dall'applicazione dell'articolo 33 della legge 104/92 e di conseguenza anche dell'articolo 981 del COM.

Il comma 5 dell'articolo 33, legge 104/92 stabilisce che il lavoratore ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede.

Mentre il comma b dell'articolo 981 recepisce il precedente aggiungendo limitazioni relative al solo ruolo e grado. Poi, inserite nella Direttiva DIPMA-UD-01 ed. 2022,  proposte con ulteriori criteri di restrizione limitando ulteriormente l'accettazione delle domande per la movimentazione del personale che rientra nella casistica. 

Le restrizioni introdotte dalla Direttiva DIPMA sono chiaramente in contrasto con quelle indicate dal Codice dell'Ordinamento Militare, Legge 66/2010; a tale proposito USAMI Aeronautica interviene, e sollecita lo Stato Maggiore dell'Aeronautica Militare ad una revisione della direttive DIPMA-UD-01 allineandola al COM.

Ecco l'intervento di USAMI Aeronautica: 

Questa O.S. è stata interessata dai propri iscritti in merito ad un’estrema restrizione nell’interpretazione/applicazione dei benefici riconosciuti dall’art. 33 Legge 104/92 nell’ambito dall’Aeronautica Militare.

Nella fattispecie si evidenzia che il comma 5 del suddetto articolo di legge stabilisce che: “il lavoratore di cui al comma 3 ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede”.

La suddetta disposizione di norma, tenuto conto della “particolarità” d’impiego del personale delle Forze Armate, è stata recepita dall’art. 981 del D.Lgs. 66/2010 (COM) che ha introdotto una particolare restrizione legata al ruolo e grado di appartenenza; di fatti l’art. 981, comma 1, lett. b), nel prevedere l’applicazione dei benefici della legge 104/92, stabilisce che: “articolo 33, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni, nel limite, per il personale dell’Esercito italiano, Marina Militare, Aeronautica Militare e Arma dei Carabinieri, delle posizioni organiche previste per il ruolo e il grado, vacanti nella sede di richiesta di destinazione. In costanza di riconoscimento del diritto previsto da tale norma, il personale dell’Esercito italiano, Marina Militare, Aeronautica Militare e Arma dei Carabinieri interessato non è impiegabile in operazioni in ambito internazionale o in attività addestrativa propedeutiche alle stesse”.

L’Aeronautica Militare, con ulteriore e particolare restrizione rispetto a quanto stabilito dal COM, ha disposto con la Direttiva DIPMA-UD-01 ed. 2022 che per il riconoscimento di tale beneficio e, quindi, l’assegnazione del militare in un comune/provincia/regione limitrofa al portatore di handicap, vi sia la necessità che lo stesso rispetti in pieno quanto previso dalla vacanza organica in ordine al ruolo/grado/categoria/specialità qualifica ed eventualmente capacità aggiuntiva o abilitazione, asserendo che ciò sia fatto nel rispetto dell’art. 981 (COM) che, come precedentemente riportato si limita al rispetto del Ruolo e Grado.

Di fatti, il paragrafo 7, lettera a, nel disciplinare il trasferimento ai sensi dell’art. 33, c. 5, L. 104/92, stabilisce che: “….. la movimentazione potrà essere disposta a condizione che sussista la possibilità di utile collocazione organica presso la sede di destinazione (vacanza organica ruolo/grado/categoria/specialità qualifica ed eventualmente capacità aggiuntiva o abilitazione”.

Tale eccessiva restrizione, come reso evidente a questa O.S., è motivo della stragrande maggioranza dei rigetti di istanze di trasferimento ai sensi dall’art. 33, c. 5, L. 104/92, snaturando, a parere della scrivente, l’effettiva portata della norma che mira al massimo sostegno alle persone portatrici di handicap gravi, nel rispetto della funzionalità dell’Amministrazione di appartenenza dell’istante.

Si chiede, pertanto, alla S.V. un autorevole intervento al fine di allineare la direttiva DIPMA-UD-01 ed. 2022 a quanto previsto dall’art. 981 del D.Lvo 66/2010 (COM).

Questa OS nel rendersi disponibile a qualsiasi confronto sull’argomento, continuerà a sostenere i propri iscritti in tutte le sedi consentite.

 

Tuteliamo i tuoi Diritti, Difendiamo chi difende la Patria.

USAMI Aeronautica – Il tuo Sindacato Militare

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