Il militare all’estero non è richiamabile in patria per motivi di servizio
Recuperi compensativi negati all’estero
La tempestività, la competenza e la professionalità pagano sempre.
E’ cosi che intaschiamo un’altra vittoria questa volta in tema di licenza fruita all’estero.
I militari che vanno all’estero in licenza ordinaria stiano tranquilli!!!
Non vi potrà essere nessun richiamo in servizio in quanto la natura della licenza (periodi minimi di 24 ore) impedisce l’applicazione dell’articolo 743 del TUOM (la cosiddetta rintracciabilità).
Sembrano essere queste le conclusioni di una risposta fornita dallo Stato Maggiore dell’Aeronautica in riscontro di un nostro intervento dello scorso 16 ottobre, finalizzato al riconoscimento del diritto di fruire i recuperi compensativi (c.d. recuperi eccedenza) anche all’estero (attualmente diritto negato dalla direttiva AM SMA ORD 11).
Con il suo intervento USAMI Aeronautica chiedeva allo Stato Maggiore di correggere la direttiva della forza armata SMA ORD 11 nella parte in cui proibisce la fruizione all’estero dei permessi in argomento. Stando alla risposta di SMA i recuperi compensativi (a differenza della licenza ordinaria) coprono solo una parte della giornata (per un limite massimo di 8 ore) e quindi sottopongono costantemente il militare alla rintracciabilità, è per tale ragione che non potrebbe essere concesso il recupero eccedenza all’estero.
Sembra proprio questa la tesi dell’organo di vertice, in ordinaria all’estero non sei rintracciabile ma se prendessi il recupero eccedenza si, e quindi non garantendo il rientro in caso di richiamo tale tipo di permesso non viene concesso per l’estero.
Per un verso ci compiacciamo per il risultato ottenuto, ossia una dichiarazione ufficiale in base alla quale il militare che va all’estero in licenza ordinaria non può essere richiamato in servizio nemmeno per imprescindibili e urgenti esigenze di servizio (art. 742 TUOM).
Per altro verso, invece, dissentiamo dalla posizione assunta dallo Stato Maggiore Aeronautica, per tre semplici ordini di ragioni.
La prima: l’articolo 10, comma 7, del D.P.R. 394/1995 è chiaro! Recuperi eccedenza e licenza ordinaria devono essere sottoposti alla stessa disciplina normativa.
La seconda: nelle altre forze armate non viene posto alcun limite all’utilizzo dei recuperi eccedenza all’estero.
La terza: è inverosimile che il militare all’estero non possa essere richiamato per imprescindibili e urgenti esigenze di servizio. Certamente a seconda del paese in cui si è recato ci impiegherà più o meno tempo ma il richiamo non appare così realmente impraticabile come sembra evincersi dalla risposta dello SMA.
Ebbene, con riferimento specifico ai recupero eccedenza fruiti all’estero, la risposta dello SMA palesa la stessa connotazione di numerose altre risposte fornite ai nostri interventi, appare chiaro che questo sindacato si vedrà costretto ad intervenire a livello superiore riportando la questione allo Stato Maggiore Difesa o allo stesso Ministro, se necessario, parimenti a quanto avverrà in relazione ad altre risposte del Vertice Aeronautico che non hanno affatto risolto le questioni rappresentate dal nostro sindacato.
In ogni caso, nel mese di febbraio-marzo sarà pubblicato il provvedimento che dichiara la rappresentatività dei sindacati che hanno raggiunto la percentuale di iscritti prevista dal COM (2% della Forza Armata) e l’accesso ai pieni poteri negoziali, incluso il potere di avviare la procedura di raffreddamento dei conflitti innanzi al Ministero per la Pubblica Amministrazione.
Dati i risultati raggiunti dal nostro sindacato (3% della Forza Armata) non mancheremo di esercitare ogni potere sindacale in relazione a tutte le questioni interpretative dei contratti sulle quali, vanamente, abbiamo interessato lo Stato Maggiore dell’Aeronautica.
Tuteliamo i tuoi Diritti, Difendiamo chi difende la Patria.
USAMI Aeronautica – Il tuo Sindacato Militare
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