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Riconoscimento decorrenza amministrativa dello status di VFP4 - Concorso anno 2020

Scritto da USAMI Stampa il . Pubblicato in Azioni Sindacali.
Riconoscimento decorrenza amministrativa dello status di VFP4 - Concorso anno 2020

Ancora un intervento di questa O.S. per garantire ai propri iscritti le tutele previste. Ancora una volta USAMI Aeronautica tratta una problematica relativa ai VFP4.

A tutti i vincitori di concorso VFP4 del 2020 è stata assegnata una decorrenza amministrativa che non consente poi il computo delle ore derivanti dai servizi armati, prevista anche dalla disciplina prevista per la ferma quadriennale. Per tanto USAMI Aeronautica interviene scrivendo al Capo di SMA, chiedendo un intervento tale da riconoscere lo status di VFP4 con decorrenza amministrativa al 20 settembre 2020.

Roma, 13 ottobre 2023

Al Sig. Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare
V.le dell’Università, 4 00186 = ROMA =
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OGGETTO: Vincitori del concorso VFP4 anno 2020 – riconoscimento decorrenza amministrativa dello status di VFP4 a partire dal 23 settembre 2020.

Con pec del 27 giugno 2023 (doc. 1) la scrivente Associazione aveva segnalato alla S.V. il problema in oggetto, chiedendo in conclusione un Suo autorevole intervento finalizzato a riconoscere agli interessati la decorrenza amministrativa nel nuovo status a partire dal 20 settembre 2020, ciò ai fini del corretto computo delle ore derivanti dai servizi armati e non secondo la disciplina normativa prevista per la ferma quadriennale.

Lo S.M.A. riscontrava la richiesta del nostro sindacato con pec. del 25 luglio 2023 (doc. 2) affermando che “…il transito da VFP1 a VFP4 non costituisce una promozione ma la contrazione di un nuovo arruolamento, tanto che ai VFP4, ai sensi della direttiva a riferimento b., non competono le licenze maturate e non fruite nel precedente status. Per quanto precede, i recuperi compensativi devono essere gestiti in base allo status ricoperto dal militare all’atto dell’effettuazione dei relativi servizi…”.

È opportuno sottolineare, dapprima, che la problematica trattata da questa O.S. non andava intesa quale generica possibilità di fruire di licenze maturate e non fruite nello status precedente e/o di recuperi compensativi, ma come richiesta del riconoscimento delle ore lavorative derivanti dai servizi armati e non.

Riteniamo utile, pertanto, ricostruire brevemente il quadro normativo e la sequenza dei provvedimenti che hanno coinvolto gli interessati.

Va innanzitutto evidenziato che l’Amministrazione ha emanato il provvedimento di formalizzazione del passaggio a VFP4 con quasi un anno di ritardo (v. doc. 3) rispetto alla data della determinazione della graduatoria (doc. 4); ciò nondimeno la decorrenza giuridica e amministrativa del personale in argomento doveva essere riconosciuta in base alle disposizioni del bando di concorso, ove si afferma che gli effetti giuridici e amministrativi decorrono “ … dalla data di congedo prevista per la seconda immissione VFP 1 anno 2019…” (doc. 5 art. 14 co 3 ultimo alinea).

Il termine previsto per la “seconda immissione VFP1 anno 2019” è riportato nel bando di concorso VFP1 (doc. 6 art. 1 comma 2) e corrisponde alla data di incorporamento avvenuto il giorno 23 settembre 2019, così come dimostrato dalla dichiarazione di assunzione del vincolo di ferma VFP1 (doc. 7), che riproduce il modello allegato alla “Direttiva sullo Stato Giuridico dei Volontari in Ferma Prefissata (doc. 8 allegato “A”).

Di conseguenza, ai fini della decorrenza degli effetti giuridici e amministrativi (art. 14 comma 3 ultimo alinea del bando di concorso VFP4 - doc. 5 -), si deve aver riguardo alla data corrispondente ad un anno dopo l’incorporamento (durata della ferma), ossia al giorno 23 settembre 2020 (cfr. doc. 3).

Ad avviso di questa O.S., dunque, la negazione al personale in argomento del recupero 1:1 delle ore derivanti dai servizi armati e non, e di 1/3 di quelle conseguenti dall’attività di lavoro ordinaria previsti per lo status di VFP4, maturate a partire dal 23 settembre 2020, contrasta palesemente con le disposizioni concorsuali sopra evidenziate.

Si osservi, inoltre, che la condizione di “extra lavoro non compensato” è attribuibile esclusivamente al ritardo dell’amministrazione, i cui effetti hanno altresì prodotto una penalizzazione degli interessati rispetto ai paritetici militari delle altre Forze Armate i quali, a parità di periodo concorsuale, sono stati celermente inquadrati nello stato di VFP4.

Ad avviso del nostro sindacato, il quadro normativo sopra evidenziato non lascia spazi interpretativi e va inteso nel senso del pieno riconoscimento, con i criteri previsti per lo status di VFP4, dei recuperi conseguenti all’attività lavorativa svolta a partire dal 23 settembre 2020, ovvero un anno dopo l’incorporazione come VFP1 (data di congedo per termine ferma).

Diversamente argomentando, ovvero disconoscendo la retroattività amministrativa richiesta con la presente, in virtù dell’articolo 2 bis della legge n. 241/1990, dovrebbe invece configurarsi, a nostro avviso, una responsabilità risarcitoria in capo all’Amministrazione derivante dal ritardo con cui è avvenuto l’incorporamento nello status di VFP4.

Tutto quanto sopra premesso, valutata altresì la circostanza che un tale differimento non si è mai verificato nei concorsi precedenti, e tenuto conto dell’esigua consistenza del personale interessato, si rinnova alla S.V. la richiesta di intervenire urgentemente con un provvedimento che disponga il riconoscimento al personale interessato del diritto alle ore di recupero 1:1 (per i soli servizi armati e non) a decorrere dal 23/09/2020.

La presente richiesta viene avanzata anche al fine di evitare ai propri iscritti qualsivoglia azione di tutela che si rivelerebbe evidentemente onerosa anche per la stessa Amministrazione.

Leggi il documento inviato al Capo di SMA, clicca qui

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